Art. 2.
(Condizioni per la restituzione del capitale investito e per il risarcimento dei danni).

      1. La restituzione del capitale investito o il risarcimento dei danni patrimoniali previsti dall'articolo 1 sono dovuti nei casi in cui l'investitore-consumatore è stato indotto all'investimento:

          a) da prospetti informativi contenenti dati, informazioni o notizie risultati non veritieri;

          b) da omissioni o alterazioni di dati o da informazioni o notizie relativi alla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società tali da indurlo in errore;

          c) da omissioni o carenze di informazioni da parte dei promotori finanziari circa il rischio e le reali caratteristiche dei prodotti finanziari sottoscritti, tali da indurre il risparmiatore a effettuare l'investimento.